Art. 8 
 
                 Rapporti con Autorita' di garanzia 
 
    1. Il  Difensore  civico  regionale,  il  Garante  delle  persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale
e il Garante di cui all'art. 1 si  danno  reciproca  segnalazione  di
situazioni di interesse comune, coordinando le  rispettive  attivita'
nell'ambito delle loro competenze.