Art. 8 Rapporti con Autorita' di garanzia 1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale e il Garante di cui all'art. 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attivita' nell'ambito delle loro competenze.