Art. 3 
 
        Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/1973 
 
    1. Il comma 2, dell'art. 11 della legge regionale  n.  8/1973  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. Il  pagamento  viene  sospeso  anche  qualora  il  titolare
dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo,
ad  altro  Consiglio  regionale  o  nominato  componente  di   Giunta
regionale.».