Art. 3 Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/1973 1. Il comma 2, dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1973 e' sostituito dal seguente: «2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.».