Art. 5 Inserimento dell'art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e' inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Modalita' di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio). - 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio e' determinato in riferimento all'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento derivante in virtu' di indennita' di carica mensile lorda piu' elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l'adeguamento delle quote mensili dell'assegno vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. 3. La frazione di anno si computa per intero purche' di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.».