Art. 5 
 
     Inserimento dell'art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973 
 
    1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e' inserito  il
seguente articolo: 
      «Art.  12-bis  (Modalita'  di  determinazione  ed   adeguamento
dell'assegno  vitalizio).   -   1.   L'ammontare   mensile   iniziale
dell'assegno vitalizio e' determinato in  riferimento  all'indennita'
di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in  carica
nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale  miglior
trattamento derivante in virtu' di indennita' di carica mensile lorda
piu'  elevata  percepita  durante  l'espletamento  del  mandato   dal
consigliere al quale l'assegno si riferisce. 
    2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  delibera  con
cadenza  annuale  l'adeguamento  delle  quote  mensili   dell'assegno
vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice
del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. 
    3. La frazione di anno si computa per intero  purche'  di  durata
non inferiore a sei mesi e un giorno.».