Art. 6 
 
                            Norma finale 
 
    1. Ai consiglieri gia' cessati dal mandato ed a quelli in  carica
all'entrata in vigore della  presente  legge,  che  abbiano  comunque
versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici
mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2  e  4
della presente legge. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 23 settembre 2009 
 
                             LORENZETTI