Art. 6 Norma finale 1. Ai consiglieri gia' cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4 della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 settembre 2009 LORENZETTI