Art. 3 Modificazioni all'art. 9 1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. Icartelli devono essere apposti: a) entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata; b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.». 2. Al comma 4 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 le parole: «non puo' avvenire prima delle ore nove e trenta e» sono soppresse.