Art. 3 
 
                      Modificazioni all'art. 9 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno  le
battute, devono essere  apposti  cartelli  di  avviso  ben  visibili,
indicanti anche la  denominazione  della  squadra.  Icartelli  devono
essere apposti: 
        a) entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto
dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella  prima
parte della giornata; 
        b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che  si
svolgono nella seconda parte della giornata.». 
    2. Al comma 4 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 le
parole: «non puo' avvenire prima delle ore  nove  e  trenta  e»  sono
soppresse.