Art. 6 
 
          Integrazione del regolamento regionale n. 34/1999 
 
    1. Dopo  l'art.  13  del  regolamento  regionale  n.  34/1999  e'
inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis. (Iscrizione al registro) -  1.  Per  le  stagioni
venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC  non  puo'  iscrivere  al
registro delle squadre ammesse a praticare  la  caccia  al  cinghiale
altre squadre oltre a quelle iscritte  nel  registro  della  stagione
venatoria precedente. 
    2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1: 
      a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi
interregionali; 
      b) le  squadre  risultanti  dall'accorpamento  di  due  o  piu'
squadre iscritte nel registro della  stagione  venatoria  precedente,
con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.». 
        
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria. 
      Perugia, 5 ottobre 2009 
 
                             LORENZETTI