Art. 6 Integrazione del regolamento regionale n. 34/1999 1. Dopo l'art. 13 del regolamento regionale n. 34/1999 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. (Iscrizione al registro) - 1. Per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC non puo' iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. 2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1: a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali; b) le squadre risultanti dall'accorpamento di due o piu' squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 5 ottobre 2009 LORENZETTI