Art. 10 Concessione di diritti di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita' (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita', presenta la DUA ai sensi dell'art. 5 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni: a) l'ubicazione catastale dell'impianto; b) la dimensione dell'impianto; c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata e' oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita'. 2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria. 3. Il diritto concesso e' iscritto e certificato nel registro dei diritti.