Art. 10 
 
   Concessione di diritti di nuovo impianto nell'ambito di misure 
             di ricomposizione fondiaria o di esproprio 
                   per motivi di pubblica utilita' 
                 (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del  diritto
di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o
di esproprio per motivi di pubblica  utilita',  presenta  la  DUA  ai
sensi dell'art.  5  della  legge  che  contiene  almeno  le  seguenti
indicazioni: 
      a) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      b) la dimensione dell'impianto; 
      c) la dichiarazione che la  superficie  vitata  individuata  e'
oggetto di misure di ricomposizione  fondiaria  o  di  esproprio  per
motivi di pubblica utilita'. 
    2.  Alla  DUA  di  cui  al  comma  1  deve  essere  allegato   il
provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui  si  origina  la
ricomposizione fondiaria. 
    3. Il diritto concesso e' iscritto e certificato nel registro dei
diritti.