Art. 11 
 
Estirpazione delle superfici  vitate  e  concessione  di  diritti  di
                             reimpianto 
                 (art. 6, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il conduttore che intende procedere  all'estirpazione  di  una
superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell'art. 6, comma 1 della
legge contenente l'indicazione della superficie  vitata  che  intende
estirpare. 
    2. Il conduttore che intende comunicare l'avvenuta estirpazione e
richiedere la concessione del diritto di reimpianto presenta  la  DUA
ai sensi dell'art. 6,  comma  5  della  legge  contenente  almeno  le
seguenti indicazioni: 
      a) l'ubicazione della superficie vitata che ha estirpato; 
      b) la dimensione della superficie vitata che ha estirpato; 
      c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione. 
    3. La provincia, effettuati i controlli  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6 della legge, concede  il  diritto  di  reimpianto  attraverso
l'iscrizione  e  la  certificazione  del  diritto  nel  registro  dei
diritti.