Art. 11 Estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (art. 6, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge contenente l'indicazione della superficie vitata che intende estirpare. 2. Il conduttore che intende comunicare l'avvenuta estirpazione e richiedere la concessione del diritto di reimpianto presenta la DUA ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) l'ubicazione della superficie vitata che ha estirpato; b) la dimensione della superficie vitata che ha estirpato; c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione. 3. La provincia, effettuati i controlli ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge, concede il diritto di reimpianto attraverso l'iscrizione e la certificazione del diritto nel registro dei diritti.