Art. 12 Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 7, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge contenente in particolare l'indicazione del diritto di reimpianto, certificato nel registro dei diritti, che intende utilizzare per l'intervento. 2. E' consentito utilizzare un diritto di reimpianto diverso da quello indicato nella DUA di cui al comma 1. 3. Il conduttore che intende comunicare l'avvenuta realizzazione di un impianto presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di reimpianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) l'ubicazione catastale dell'impianto; c) la dimensione dell'impianto, evidenziando l'eventuale riduzione della superficie prevista all'art. 14 comma 13; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; e) le caratteristiche dell'impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; f) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia' realizzato. 4. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), aggiorna il registro dei diritti. 5. Nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densita' di impianto persa a seguito di fallanze, il conduttore, ai fini dell'aggiornamento dello schedario e della eventuale iscrizione ad albi DO e ad elenchi IGT presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 delle legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) identificazione dell'impianto; b) percentuale di viti reimpiantate; c) vitigni impiegati con l'indicazione di eventuali cloni; d) data di realizzazione dei lavori.