Art. 13 Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (art. 7, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata, a fronte dell'impegno a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine de terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato i vigneto, presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma l della legge, utilizzando l'apposita modulistica contenente l'indicazione della superficie vitata che intende estirpare. 2. Il conduttore allega una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a 400 euro per ogni decari di superficie vitata da estirpare a titolo di cauzione pei l'impegno assunto a favore della provincia competente per UTE. 3. E' consentito effettuare l'estirpazione successivi in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato i reimpianto. 4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio d una provincia diversa da quella in cui ricade l'UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica h DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l'estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l'estirpazione. 5. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva determina l'iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della DUA di cui al comma 1, salvo un esisto negativo del controllo di cui all'art. 7 comma 4 della legge. 6. Nel caso di cui al comma 4, l'esito del controllo di cui all'art. 7 comma 8 della legge deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l'impianto. 7. Il conduttore comunica l'avvenuta realizzazione dell'impianto tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve; c) l'ubicazione catastale dell'impianto; d) la dimensione dell'impianto; e) la data di realizzazione dei lavori di impianto; f) le caratteristiche dell'impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; g) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impianti con l'indicazione di eventuali doni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia' realizzato. 8. La dichiarazione di cui al comma 7, lettera a) aggiorna il registro dei diritti. 9. Il conduttore comunica l'avvenuta realizzazione dell'estirpazione tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge contenente l'indicazione della superficie vitata che ha estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel caso di cui al comma 4, l'avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l'UTE in cui e' stata effettuata l'estirpazione.