Art. 13 
 
        Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato 
                 (art. 7, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il conduttore che  intende  procedere  al  reimpianto  di  una
superficie vitata, a fronte dell'impegno a estirpare  una  superficie
vitata equivalente prima della fine de terzo anno successivo a quello
in cui viene impiantato i vigneto, presenta la DUA ai sensi dell'art.
7, comma l della legge, utilizzando l'apposita modulistica contenente
l'indicazione della superficie vitata che intende estirpare. 
    2. Il conduttore allega  una  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa pari a 400 euro per ogni decari di superficie vitata  da
estirpare a titolo di cauzione pei l'impegno assunto a  favore  della
provincia competente per UTE. 
    3. E' consentito effettuare l'estirpazione successivi in una  UTE
diversa da quella in cui viene effettuato i reimpianto. 
    4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende  estirpare
ricada in una UTE localizzata nel territorio d una provincia  diversa
da quella in cui ricade l'UTE in cui il conduttore intende esercitare
il diritto di reimpianto,  la  provincia  competente  sul  reimpianto
comunica h DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare
l'estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA
deve  essere  rilasciata  a  favore  della  provincia  in  cui  viene
effettuata l'estirpazione. 
    5. La dichiarazione di  reimpianto  con  estirpazione  successiva
determina l'iscrizione di un diritto  di  reimpianto  anticipato  nel
registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla  data  di
presentazione della DUA di cui al comma 1, salvo un  esisto  negativo
del controllo di cui all'art. 7 comma 4 della legge. 
    6. Nel caso di cui al comma  4,  l'esito  del  controllo  di  cui
all'art. 7 comma 8 della legge deve essere trasmesso  alla  provincia
in cui viene realizzato l'impianto. 
    7. Il conduttore comunica l'avvenuta realizzazione  dell'impianto
tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della  legge  contenente
almeno le seguenti indicazioni: 
      a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato  utilizzato
iscritto nel registro dei diritti; 
      b) la superficie vitata  sulla  quale  intende  procedere  alla
raccolta delle uve; 
      c) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      d) la dimensione dell'impianto; 
      e) la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
      f) le caratteristiche dell'impianto in termini di  esposizione,
pendenza, altitudine ed elementi pedologici; 
      g) le caratteristiche dell'impianto effettuato con  riferimento
ai sesti di impianto, forme  di  allevamento,  vitigni  impianti  con
l'indicazione di eventuali doni, eventuale indicazione del sistema di
sostegno se gia' realizzato. 
    8. La dichiarazione di cui al comma 7,  lettera  a)  aggiorna  il
registro dei diritti. 
    9.    Il    conduttore    comunica    l'avvenuta    realizzazione
dell'estirpazione tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 7  della
legge  contenente  l'indicazione  della  superficie  vitata  che   ha
estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel caso  di  cui
al comma 4,  l'avvenuta  estirpazione  deve  essere  comunicata  alla
provincia  in  cui  ha  sede  l'UTE  in  cui  e'   stata   effettuata
l'estirpazione.