Art. 14 Trasferimento dei diritti di reimpianto (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. Ai sensi dell'art. 85-decies del reg. (CE) 1234/2007 e' consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto: a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda; b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto. 2. Non e' considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un'altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprieta' delle due UTE sia diversa. 3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell'atto di trasferimento dell'azienda. 5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compravendita deve essere effettuata con scrittura privata registrata tra le parti contraenti. 6. Negli atti di cui al comma 4 e al comma 5, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento. 7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate superfici vitate solo se destinate alla produzione di vini a DO o ad IGT. 8. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. Nel caso in cui il diritto risulti gia' presente nel registro dei diritti il conduttore chiede la variazione dell'intestazione. 9. La richiesta di variazione di intestazione o richiesta di registrazione di cui al comma 8 sono presentate tramite la DUA allegando l'atto di trasferimento del diritto. 10. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi. 11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisto provenga da altre Regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui comma 9, richiede alla amministrazione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull'assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro di diritti nel rispetto di quanto previsto al comma 12, dandone contestuale comunicazione all'amministrazione di provenienza del diritto. 12. Ai fini del rispetto del non incremento del potenziale produttivo regionale, come previsto all'art. 85-decies, comma 5 del reg. (CE) 1234/2007, la provincia al momento dell'iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre Regioni italiane nel registro del diritto, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto sia inferiore a quella media regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera o) 13. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da trasferimento, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.