Art. 14 
 
               Trasferimento dei diritti di reimpianto 
                (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  85-decies  del  reg.  (CE)  1234/2007  e'
consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto: 
      a) in caso di trasferimento della conduzione totale o  parziale
di una azienda; 
      b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto. 
    2. Non e' considerato trasferimento di diritto il passaggio di un
diritto da una UTE ad  un'altra  condotta  dal  medesimo  conduttore,
anche nel caso in cui la proprieta' delle due UTE sia diversa. 
    3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere
validi e privi di vincoli al trasferimento. 
    4.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  il   diritto
di reimpianto oggetto di  trasferimento  deve  essere  esplicitamente
citato nell'atto di trasferimento dell'azienda. 
    5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compravendita  deve
essere effettuata con  scrittura  privata  registrata  tra  le  parti
contraenti. 
    6. Negli atti di cui al comma 4  e  al  comma  5,  devono  essere
indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto
di trasferimento. 
    7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di
cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate superfici vitate
solo se destinate alla produzione di vini a DO o ad IGT. 
    8. Il diritto acquisito a seguito di  trasferimento  deve  essere
registrato nel registro dei diritti su richiesta del  conduttore  che
ha acquisito il diritto. Nel caso in  cui  il  diritto  risulti  gia'
presente nel registro dei diritti il conduttore chiede la  variazione
dell'intestazione. 
    9. La richiesta di variazione  di  intestazione  o  richiesta  di
registrazione di cui al  comma  8  sono  presentate  tramite  la  DUA
allegando l'atto di trasferimento del diritto. 
    10. Nel caso in cui la  provenienza  del  diritto  acquisito  sia
regionale, la provincia  procede  al  cambio  di  intestazione  salvo
motivi ostativi. 
    11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisto provenga da
altre Regioni italiane,  la  provincia,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della DUA di cui comma 9, richiede alla amministrazione
di provenienza del diritto il riscontro sulla  effettiva  sussistenza
del diritto di reimpianto e sull'assenza di vincoli al trasferimento.
Nel caso di esito positivo della verifica,  la  provincia  iscrive  e
certifica il diritto  di  reimpianto  nel  registro  di  diritti  nel
rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  12,  dandone   contestuale
comunicazione all'amministrazione di provenienza del diritto. 
    12. Ai fini  del  rispetto  del  non  incremento  del  potenziale
produttivo regionale, come previsto all'art. 85-decies, comma  5  del
reg. (CE) 1234/2007, la  provincia  al  momento  dell'iscrizione  del
diritto di reimpianto  proveniente  da  altre  Regioni  italiane  nel
registro  del  diritto,  applica   un   coefficiente   di   riduzione
proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di  reimpianto  sia
inferiore a quella media  regionale  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera o) 
    13.  Al  fine  di  non  incrementare  il  potenziale   produttivo
nell'utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da trasferimento,
nel passaggio da superficie non  irrigua  a  irrigua  si  applica  un
coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.