Art. 15 Superfici vitate per il consumo familiare (art. 8, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata al consumo familiare presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge. 2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni: a) l'ubicazione catastale dell'impianto; b) la dimensione dell'impianto; c) le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia' realizzato; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto. 3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata realizzata ai sensi del comma 1, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge. 4. Le dichiarazioni cartacee di cui al presente articolo sono presentate ad ARTEA.