Art. 15 
 
              Superfici vitate per il consumo familiare 
                 (art. 8, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il  conduttore  che  intende  procedere  all'impianto  di  una
superficie vitata destinata al consumo familiare presenta  la  DUA  o
una dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge. 
    2.   Il   conduttore,    successivamente    alla    realizzazione
dell'impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA  o  una
dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge  che
contiene almeno le seguenti indicazioni: 
      a) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      b) la dimensione dell'impianto; 
      c) le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai sesti di
impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con  l'indicazione
di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno  se
gia' realizzato; 
      d) la data di realizzazione dei lavori di impianto. 
    3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata  realizzata  ai
sensi del comma 1, presenta la DUA o una  dichiarazione  cartacea  ai
sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge. 
    4. Le dichiarazioni cartacee di cui  al  presente  articolo  sono
presentate ad ARTEA.