Art. 17 
 
                       Albi DO ed elenchi IGT 
                (art. 10, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Agli albi DO e agli  elenchi  IGT  sono  iscritte  le  singole
unita' vitate, anche parzialmente, o  l'intero  appezzamento  vitato.
Una unita' vitata puo'  essere  associata  ad  un  solo  appezzamento
vitato. 
    2. Le unita' vitate possono essere iscritte a piu' albi DO e piu'
elenchi IGT. Ai soli fini statistici al  momento  dell'iscrizione  il
conduttore indica la DO di base o, in assenza di iscrizioni  ad  albi
DO, l'IGT di base. 
    3. Le unita' vitate, purche' realizzate con vitigni  ammessi  dal
disciplinare di produzione, possono essere iscritte ad albi DO  e  ad
elenchi IGT anche se, nell'ambito dell'UTE, il  rapporto  percentuale
fra i vitigni e' diverso da quello stabilito dal disciplinare per  la
produzione del vino a DO o IGT,  fermo  restando  l'obbligo,  per  le
superfici vitate  oggetto  di  rivendicazione  delle  produzioni,  di
rispettare, alla data di inizio della raccolta  delle  uve,  la  base
ampelografica ammessa dal disciplinare  di  produzione,  intesa  come
rapporto percentuale fra i vitigni a livello di UTE. 
    4. La composizione ampelografica dei  vigneti  e'  riferita  alla
superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno  e  non
al numero dei ceppi. 
    5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO  che  per  tre  anni
consecutivi non sono state oggetto di denuncia  di  produzione  delle
uve per nessuna denominazione sono cancellate dagli albi medesimi  da
ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli interessati. 
    6. Per ciascuna DO e IGT e relative  sottozone  e  tipologie,  le
percentuali massime di produzione di  uva  nei  primi  anni  di  vita
dell'impianto sono, in relazione alla data di  impianto,  il  60  per
cento per il terzo anno vegetativo e il 100 per cento a  partire  dal
quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti  fissati
dai disciplinari di produzione. 
    7. Per ciascuna DO e IGT e relative  sottozone  e  tipologie,  in
caso di sovrainnesto, le percentuali massime  di  produzione  di  uva
sono il 60 per cento per il secondo anno  vegetativo  e  il  100  per
cento a partire dal terzo  anno  vegetativo,  fatti  salvi  eventuali
diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. 
    8. Qualora l'impianto o il sovrainnesto siano realizzati entro il
mese di luglio, il primo  anno  vegetativo  coincide  con  l'anno  di
impianto o di sovrainnesto.