Art. 17 Albi DO ed elenchi IGT (art. 10, legge regionale n. 9/2009) 1. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le singole unita' vitate, anche parzialmente, o l'intero appezzamento vitato. Una unita' vitata puo' essere associata ad un solo appezzamento vitato. 2. Le unita' vitate possono essere iscritte a piu' albi DO e piu' elenchi IGT. Ai soli fini statistici al momento dell'iscrizione il conduttore indica la DO di base o, in assenza di iscrizioni ad albi DO, l'IGT di base. 3. Le unita' vitate, purche' realizzate con vitigni ammessi dal disciplinare di produzione, possono essere iscritte ad albi DO e ad elenchi IGT anche se, nell'ambito dell'UTE, il rapporto percentuale fra i vitigni e' diverso da quello stabilito dal disciplinare per la produzione del vino a DO o IGT, fermo restando l'obbligo, per le superfici vitate oggetto di rivendicazione delle produzioni, di rispettare, alla data di inizio della raccolta delle uve, la base ampelografica ammessa dal disciplinare di produzione, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni a livello di UTE. 4. La composizione ampelografica dei vigneti e' riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi. 5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per tre anni consecutivi non sono state oggetto di denuncia di produzione delle uve per nessuna denominazione sono cancellate dagli albi medesimi da ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli interessati. 6. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell'impianto sono, in relazione alla data di impianto, il 60 per cento per il terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. 7. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, in caso di sovrainnesto, le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento per il secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. 8. Qualora l'impianto o il sovrainnesto siano realizzati entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto o di sovrainnesto.