Art. 18 Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT (art. 10, legge regionale n. 9/2009) 1. La dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, comma 9 e comma 10 della legge e la richiesta di cui all'art. 10, comma 5 della legge, sono presentate tramite la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni: a) per ogni unita' vitata e per ogni appezzamento vitato la DO o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT; b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie; c) limitatamente alle DO la eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo, a condizione che esso figuri nella mappa catastale o sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o piu' appezzamenti contigui. 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia relativa alla iscrizione di una superficie vitata agli albi DO ed elenchi IGT realizzata a fronte di un diritto di reimpianto originato dall'estirpazione di una superficie vitata iscritta al medesimo albo o elenco, l'iscrizione e' effettuata con le stesse modalita' previste dall'art. 10, comma 4 della legge. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1 determinano un aggiornamento dell'iscrizione. 4. Qualora le variazioni tecniche di cui all'art. 10, commi 9 e 10 della legge, comunicate con le modalita' di cui al comma 1, comportino la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, il conduttore e' tenuto a comunicare la sospensione dell'iscrizione per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o la cancellazione dall'albo DO o dall'elenco IGT.