Art. 18 
 
  Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT 
                (art. 10, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. La dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, comma 9 e  comma
10 della legge e la richiesta di  cui  all'art.  10,  comma  5  della
legge, sono presentate tramite la DUA contenente almeno  le  seguenti
indicazioni: 
      a) per ogni unita' vitata e per ogni appezzamento vitato la  DO
o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT; 
      b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie; 
      c) limitatamente alle DO la eventuale menzione «vigna»  seguita
dal toponimo, a condizione che esso figuri nella  mappa  catastale  o
sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o piu' appezzamenti
contigui. 
    2. Nel caso in cui  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  sia
relativa alla iscrizione di una superficie vitata  agli  albi  DO  ed
elenchi IGT realizzata a fronte di un diritto di reimpianto originato
dall'estirpazione di una superficie vitata iscritta al medesimo  albo
o elenco, l'iscrizione e' effettuata con le stesse modalita' previste
dall'art. 10, comma 4 della legge. 
    3.  Le  comunicazioni  di  cui  al   comma   1   determinano   un
aggiornamento dell'iscrizione. 
    4. Qualora le variazioni tecniche di cui all'art. 10, commi  9  e
10 della legge, comunicate con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,
comportino   la   perdita   dei   requisiti   per   il   mantenimento
dell'iscrizione, il conduttore e' tenuto a comunicare la  sospensione
dell'iscrizione per un periodo di tempo non superiore ai cinque  anni
dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma  1  o
la cancellazione dall'albo DO o dall'elenco IGT.