Art. 19 
 
           Controlli (art. 15, legge regionale n. 9/2009). 
 
    1. Le province, effettuati i controlli di cui all'art. 15,  comma
1 della legge, ne comunicano l'esito ad  ARTEA  che,  se  necessario,
provvede ad aggiornare lo schedario. 
    2. In applicazione dell'art. 5 del reg. (CE)  n.  436/2009  ARTEA
procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni,  alla  verifica
della corrispondenza tra la situazione strutturale  risultante  dallo
schedario e  la  situazione  reale  e,  se  necessario,  provvede  ad
aggiornare  lo  schedario,  dandone  comunicazione   alla   provincia
competente per UTE ai fini della applicazione delle sanzioni  di  cui
agli artt. 16 e 17 della legge.