Art. 19 Controlli (art. 15, legge regionale n. 9/2009). 1. Le province, effettuati i controlli di cui all'art. 15, comma 1 della legge, ne comunicano l'esito ad ARTEA che, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario. 2. In applicazione dell'art. 5 del reg. (CE) n. 436/2009 ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale e, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario, dandone comunicazione alla provincia competente per UTE ai fini della applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge.