Art. 2 
 
            Registrazione dei procedimenti e modulistica 
                (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1.  I   procedimenti   amministrativi   previsti   dal   presente
regolamento sono registrati, da  parte  degli  enti  competenti,  nel
sistema  informativo  regionale   tramite   le   apposite   procedure
predisposte  da  ARTEA  e  conclusi  con  la  validazione  o  con  la
certificazione tramite l'apposizione della  firma  digitale  o  della
firma elettronica qualificata ai sensi  del  decreto  legislativo  n.
82/2005 nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia. 
    2. La modulistica delle domande e  delle  dichiarazioni  prevista
dal presente regolamento e' predisposta  da  ARTEA  d'intesa  con  la
competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della  legge
regionale 26 gennaio  2004,  n.  1  (Promozione  dell'amministrazione
elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel
sistema  regionale.  Disciplina  della  Rete   telematica   regionale
toscana)  e  delle  disposizioni  regionali   sulla   semplificazione
amministrativa e sul sistema informativo regionale.