Art. 2 Registrazione dei procedimenti e modulistica (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono registrati, da parte degli enti competenti, nel sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte da ARTEA e conclusi con la validazione o con la certificazione tramite l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia. 2. La modulistica delle domande e delle dichiarazioni prevista dal presente regolamento e' predisposta da ARTEA d'intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle disposizioni regionali sulla semplificazione amministrativa e sul sistema informativo regionale.