Art. 20 Norme transitorie (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide e vengono autorizzate in base alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 793 (Modalita' tecnico procedurali per le realizzazione di superfici vitate in Toscana), e sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (1GT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi). 2. Le comunicazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento relative a interventi gia' autorizzati ai sensi della normativa richiamata al comma 1 sono effettuate sulla base delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento. 3. E' facolta' del conduttore che ha presentato una istanza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ritirare la medesima istanza e procedere con nuove disposizioni.