Art. 20 
 
       Norme transitorie (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1.  Le  istanze  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento restano valide e  vengono  autorizzate  in  base
alla legge regionale  20  giugno  2002,  n.  21  (Disciplina  per  la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla deliberazione
della Giunta regionale 18 luglio  2000,  n.  793  (Modalita'  tecnico
procedurali per le realizzazione di superfici vitate in  Toscana),  e
sulla base del decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  25
settembre  2003,  n.  50/R  (Regolamento  per  la  disciplina   della
iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti  per  vini  a
denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per  i  vini
ad indicazione geografica tipica (1GT) e  per  l'aggiornamento  e  la
tenuta degli albi e degli elenchi). 
    2. Le comunicazioni successive all'entrata in vigore del presente
regolamento relative a interventi gia'  autorizzati  ai  sensi  della
normativa richiamata al comma 1  sono  effettuate  sulla  base  delle
disposizioni disciplinate dal presente regolamento. 
    3. E' facolta' del conduttore che ha presentato una istanza prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento ritirare la  medesima
istanza e procedere con nuove disposizioni.