Art. 21 Abrogazioni (art. 20, legge regionale n. 9/2009) 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il regolamento emanato con decreto del Preside della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi); b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente d Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiomento e la tenuta degli albi e degli elenchi»). 2. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate: a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); b) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 «Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo» e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca»). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 7 settembre 2009 MARTINI