Art. 21 
 
          Abrogazioni (art. 20, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  sono
abrogati: 
      a) il regolamento emanato con decreto del Preside della  Giunta
regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per  la  disciplina
della iscrizione delle superfici vitate agli  albi  dei  vigneti  per
vini a denominazione origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini
ad indicazione geografica tipica (IGT) e  per  l'aggiornamento  e  la
tenuta degli albi e degli elenchi); 
      b) il regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 3 agosto 2005, n.  51/R  (Modifiche  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente d Giunta  regionale  25  settembre
2003,  n.  50/R  recante  «Regolamento  per   la   disciplina   della
iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti  per  vini  a
denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini  ad
indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiomento  e  la  tenuta
degli albi e degli elenchi»). 
    2. Ai sensi dell'art. 20, comma  2  della  legge  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate: 
      a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per  la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo); 
      b) la legge regionale 14 aprile 2003,  n.  22  (Modifiche  alla
legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 «Disciplina per la gestione  ed
il controllo del potenziale  viticolo»  e  alla  legge  regionale  23
gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca»). 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
      Firenze, 7 settembre 2009 
 
                               MARTINI