Art. 3 Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 2, legge regionale n. 9/2009) 1. Nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto tenuto da ARTEA ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 9/2009, di seguito indicato con registro dei diritti, sono iscritti tutti i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, compresi i diritti di reimpianto anticipato o acquisiti mediante trasferimento, esistenti in Toscana. 2. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalita' per la gestione del registro dei diritti.