Art. 3 
 
       Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto 
                 (art. 2, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Nel registro informatico pubblico dei  diritti  di  reimpianto
tenuto da ARTEA ai sensi dell'art. 2, comma 2 della  legge  regionale
n. 9/2009,  di  seguito  indicato  con  registro  dei  diritti,  sono
iscritti tutti i diritti di nuovo impianto e di reimpianto,  compresi
i   diritti   di   reimpianto   anticipato   o   acquisiti   mediante
trasferimento, esistenti in Toscana. 
    2. Con decreto del dirigente  della  competente  struttura  della
Giunta regionale sono definite  le  modalita'  per  la  gestione  del
registro dei diritti.