Art. 6 Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (art. 4, legge regionale n. 9/2009) 1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati: a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione di vini a DO e ad IGT; b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite. 2. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare: a) delle condizioni di mercato; b) delle condizioni strutturali e produttive dell'unita' tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della superficie vitata, la dimensione della superficie vitata iscritta ad albi DO e ad elenchi IGT e la quantita' di vino prodotto; c) delle caratteristiche del conduttore. 3. Ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione puo' avvalersi delle province competenti per territorio. 4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti. 5. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto. 6. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo devono mantenere l'iscrizione all'albo DO o all'elenco IGT per il quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne. E' consentito iscrivere tali impianti anche ad altri albi DO ed elenchi IGT. 7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo viticolo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva, ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e dell'art. 65, comma 1 del regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie. 8. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L'importo e' ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata. 9. Il corrispettivo di cui al comma 8 puo' essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto. 10. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta' inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacita' e competenza professionale, che si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.