Art. 6 
 
           Concessione dei diritti della riserva regionale 
                dei diritti di impianto e reimpianto 
                 (art. 4, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. I diritti di impianto presenti nella  riserva  regionale  sono
utilizzati: 
      a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione di vini
a DO e ad IGT; 
      b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono giunte
al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del  periodo
di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite. 
    2. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto,
in particolare: 
      a) delle condizioni di mercato; 
      b)  delle  condizioni  strutturali  e  produttive   dell'unita'
tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della superficie vitata,
la dimensione della superficie  vitata  iscritta  ad  albi  DO  e  ad
elenchi IGT e la quantita' di vino prodotto; 
      c) delle caratteristiche del conduttore. 
    3. Ai  fini  dell'istruttoria  necessaria  alla  concessione  dei
diritti della riserva  regionale  la  Regione  puo'  avvalersi  delle
province competenti per territorio. 
    4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale  e
viene  contestualmente  iscritto  e  certificato  nel  registro   dei
diritti. 
    5. Gli impianti realizzati con diritti  prelevati  dalla  riserva
regionale ai sensi del presente articolo non possono dar luogo  a  un
diritto di reimpianto oggetto di  trasferimento  per  un  periodo  di
almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto. 
    6. Gli impianti realizzati con diritti  prelevati  dalla  riserva
regionale  ai  sensi   del   presente   articolo   devono   mantenere
l'iscrizione all'albo DO o all'elenco IGT per  il  quale  sono  stati
concessi per un periodo di  almeno  cinque  campagne.  E'  consentito
iscrivere tali impianti anche ad altri albi DO ed elenchi IGT. 
    7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo  viticolo
nell'utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla  riserva,  ai
sensi  dell'art.  85-duodecies,  comma  2  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre  2007  recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e dell'art. 65, comma 1 del
regolamento (CE) n.  555  della  Commissione,  del  27  giugno  2008,
recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del  Consiglio  relativo  all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi  con  i
paesi terzi, al potenziale produttivo  e  ai  controlli  nel  settore
vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua  a  irrigua  si
applica un coefficiente di riduzione  pari  al  10  per  cento  della
superficie. 
    8. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del  reg.
(CE) 1234/2007  il  conduttore  deve  versare  alla  Regione  per  la
concessione di  un  diritto  prelevato  dalla  riserva  regionale  un
corrispettivo pari  a  400  euro  a  decara  o  frazione  di  decara.
L'importo e' ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di  montagna
e fortemente terrazzata. 
    9. Il corrispettivo di cui al comma  8  puo'  essere  soggetto  a
variazioni  con  delibera   della   Giunta   regionale   sulla   base
dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto. 
    10. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg.
(CE) 1234/2007 i diritti della  riserva  regionale  sono  concessi  a
titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta' inferiore  a  quaranta
anni dotati di sufficiente capacita' e competenza professionale,  che
si sono insidiati per la prima  volta  in  una  azienda  agricola  in
qualita'  di  capo  dell'azienda  nei  cinque  anni  precedenti  alla
richiesta di concessione del diritto.