Art. 7 
 
Concessione dei  diritti  della  riserva  regionale  dei  diritti  di
impianto  e  reimpianto  da  far  valere  su  superfici   vitate   di
   particolare pregio (art. 4, comma 3, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui  all'art.
4, comma 3 della legge,  sono  richiesti  da  conduttore  tramite  la
dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art.  11  della  legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia  di  imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola). 
    2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un
tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale e'  indicato  il
particolare  pregio  sotto   il   profilo   storico,   ambientale   e
paesaggistico   dell'impianto,   integrata    dalla    documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato. 
    3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento  della  DUA  di
cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente
per UTE. 
    4. La provincia, entro sessanta giorni dalla  richiesta,  esprime
il parere sulla base di una valutazione  complessiva,  verificato  il
possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati: 
      a) eta' dell'impianto superiore ai quaranta anni; 
      b) localizzazione dell'impianto in area  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico; 
      c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o  impianto
promiscuo; 
      d)  presenza  di   terrazzamenti   o   di   altre   particolari
sistemazioni idraulico agrarie; 
      e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei  ceppi  di
vitigni  idonei  alla  coltivazione  in  Toscana  e   dichiarati   in
estinzione ai sensi della legge regionale 16  novembre  2004,  n.  64
(Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di
interesse agrario, zootecnico e forestale). 
    5. La Regione, acquisito il parere di cui  al  comma  3,  procede
entro trenta giorni alla concessione del diritto o al  diniego  dello
stesso in conformita' al parere acquisito. 
    6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva  regionale  e
viene  contestualmente  iscritto  e  certificato  nel  registro   dei
diritti. 
    7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di
realizzare un impianto con superficie vitata equivalente. L'eventuale
iscrizione di tale superficie ad albi DO e  ad  elenchi  IGT  avviene
secondo le procedure previste all'art. 10 della legge. 
    8. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del  reg.
(CE) 1234/2007 il conduttore deve il  versare  alla  Regione  per  la
concessione di  un  diritto  prelevato  dalla  riserva  regionale  un
corrispettivo pari  a  400  euro  a  decara  o  frazione  di  decara.
L'importo e' ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di  montagna
o fortemente terrazzata. 
    9. Il corrispettivo di cui al comma  8  puo'  essere  soggetto  a
variazioni  con  delibera   della   Giunta   regionale   sulla   base
dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto. 
    10. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg.
(CE) 1234/2007 i diritti della  riserva  regionale  sono  concessi  a
titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta' inferiore  a  quaranta
anni dotati di sufficiente capacita' e competenza professionale,  che
si sono insidiati per la prima  volta  in  una  azienda  agricola  in
qualita'  di  capo  dell'azienda  nei  cinque  anni  precedenti  alla
richiesta di concessione del diritto.