Art. 7 Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (art. 4, comma 3, legge regionale n. 9/2009) 1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge, sono richiesti da conduttore tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). 2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale e' indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell'impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato. 3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE. 4. La provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati: a) eta' dell'impianto superiore ai quaranta anni; b) localizzazione dell'impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico; c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo; d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie; e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati in estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale). 5. La Regione, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformita' al parere acquisito. 6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti. 7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente. L'eventuale iscrizione di tale superficie ad albi DO e ad elenchi IGT avviene secondo le procedure previste all'art. 10 della legge. 8. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve il versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L'importo e' ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 9. Il corrispettivo di cui al comma 8 puo' essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto. 10. Ai sensi dell'art. 85-duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di eta' inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacita' e competenza professionale, che si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.