Art. 8 Concessione di diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri marze (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione de diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di pianti madri marze, presenta la DUA ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'autorizzazione all'attivita' vivaistica; b) l'ubicazione catastale dell'impianto; c) la dimensione dell'impianto; d) i vitigni da impiantare ed eventuali doni; e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193, CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibile con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti. 2. Il diritto concesso e' iscritto e certificato nel registro dei diritti. 3. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato alla coltura di piante madre marze, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) l'ubicazione catastale dell'impianto; c) la dimensione dell'impianto; d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; e) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se gia' realizzato; f) la categoria del materiale impiantato come definiti dalla dir. 02/11 CE. 4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo dell'impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente: a) la superficie vitata che ha estirpato; b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile. 5. Le dichiarazioni di cui comma 3, lettera a) e a comma 4, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.