Art. 8 
 
              Concessione di diritti di nuovo impianto 
            destinati alla coltura di piante madri marze 
                 (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione  de  diritto
di nuovo impianto destinato  alla  coltura  di  pianti  madri  marze,
presenta la  DUA  ai  sensi  dell'articolo  5  comma  2  della  legge
contenente almeno le seguenti indicazioni: 
      a) gli estremi dell'autorizzazione all'attivita' vivaistica; 
      b) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      c) la dimensione dell'impianto; 
      d) i vitigni da impiantare ed eventuali doni; 
      e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla
direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio dell'11  febbraio  2002,  che
modifica la direttiva 69/193, CEE relativa  alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e  che  abroga
la direttiva 74/649/CEE; 
      f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibile con  le
norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con
allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti. 
    2. Il diritto concesso e' iscritto e certificato nel registro dei
diritti. 
    3.   Il   conduttore,    successivamente    alla    realizzazione
dell'impianto destinato alla coltura di piante madre marze,  presenta
la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge contenente almeno le
seguenti indicazioni: 
      a)  gli  estremi  del  diritto  di  nuovo  impianto  utilizzato
iscritto nel registro dei diritti; 
      b) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      c) la dimensione dell'impianto; 
      d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
      e) le caratteristiche dell'impianto effettuato con  riferimento
ai sesti di impianto, forme di allevamento,  vitigni  impiantati  con
l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione  del  sistema
di sostegno se gia' realizzato; 
      f) la categoria del materiale impiantato  come  definiti  dalla
dir. 02/11 CE. 
    4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo dell'impianto
destinato alla coltura di piante madri  marze,  presenta  la  DUA  ai
sensi dell'art. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente: 
      a) la superficie vitata che ha estirpato; 
      b) il diritto che utilizza per una  superficie  equivalente  al
fine di destinare la superficie individuata alla produzione  di  vino
commercializzabile. 
    5. Le dichiarazioni di cui comma 3,  lettera  a)  e  a  comma  4,
lettera b) aggiornano il registro dei diritti.