Art. 9 
 
Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a  sperimentazione
                            vitivinicola 
                 (art. 5, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del  diritto
di  nuovo  impianto  destinato  alla  sperimentazione   vitivinicola,
presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge  contenente
almeno le seguenti indicazioni: 
      a) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      b) la dimensione dell'impianto; 
      c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con  le
norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con
allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti. 
    2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere  allegato  un  progetto
proposto dalla  stessa  azienda  vitivinicola  nella  cui  UTE  viene
realizzato l'impianto o da aziende associate, da enti  di  assistenza
tecnica, da consorzi di tutela, da enti  pubblici  o  da  istituzioni
scientifiche,  compresa  l'Agenzia  regionale  per  lo   sviluppo   e
l'innovazione nel settore agricolo - forestale (ARSIA), operanti  nel
campo  della  vitivinicoltura.  Il  progetto  e'  corredato  da   una
relazione  di  una  istituzione  scientifica  a  carattere  pubblico,
operante  nella   ricerca   o   sperimentazione   nel   campo   della
vitivinicoltura, contenente in particolare: 
      a) gli obiettivi; 
      b) la metodologia di sperimentazione; 
      c) i risultati che si prevede di raggiungere; 
      d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta; 
      e) il responsabile scientifico; 
      f) le caratteristiche  dell'area  oggetto  di  impianto  ed  in
particolare:   esposizione,   pendenza,   altitudine   ed    elementi
pedologici; 
      g)  i  lavori  di  impianto   previsti   ed   in   particolare:
modellamento delle superfici, modalita'  di  lavorazione  profonda  e
successive  lavorazioni  superficiali,  sistema  drenante   e   altre
sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno; 
      h) i vitigni da impiantare. 
    3. L'ARSIA emette il parere di cui  all'art.  5,  comma  5  della
legge entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso
in cui TARSIA necessiti di ulteriore documentazione, la  richiede  al
conduttore dell'UTE dove viene  realizzato  l'impianto  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento   della   richiesta   di   parere,   dandone
comunicazione alla struttura della Giunta regionale competente. 
    4. Acquisito il parere di cui all'art. 5, comma 5 della legge  la
struttura della Giunta regionale  competente  concede  i  diritti  di
impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone  comunicazione  al
conduttore, al responsabile scientifico, all'ARSIA e  alla  provincia
in cui ricade l'UTE. 
    5. Il diritto concesso e' iscritto e certificato nel registro dei
diritti. 
    6.   Il   conduttore,    successivamente    alla    realizzazione
dell'impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola presenta la
DUA ai sensi dell'art. 5, comma 7 delle legge  contenente  almeno  le
seguenti indicazioni: 
      a)  gli  estremi  del  diritto  di  nuovo  impianto  utilizzato
iscritto nel registro dei diritti; 
      b) l'ubicazione catastale dell'impianto; 
      c) la dimensione dell'impianto; 
      d) la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
      e) le caratteristiche dell'impianto effettuato con  riferimento
ai sesti di impianto, forme di  allevamento  vitigni  impiantati  con
l'indicazione di eventuali cloni eventuale indicazione del sistema di
sostegno se gia' realizzato. 
    7. Il conduttore,  al  termine  del  periodo  di  sperimentazione
dell'impianto, presenta la DUA ai sensi dellart.  5,  comma  8  della
legge indicando alternativamente: 
      a) la superficie vitata che ha estirpato; 
      b) il diritto che utilizza per una  superficie  equivalente  al
fine di destinare la superficie individuata alla produzione  di  vino
commercializzabile. 
    8. Le dichiarazioni di cui al comma 6, lettera a) e  a  comma  7,
lettera b) aggiornano il registro dei diritti. 
    9. Il responsabile scientifico del  progetto  di  sperimentazione
trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno (all'ARSIA una  relazione
concernente lo stato di avanza mento  del  progetto  ed  i  risultati
conseguiti. 
    10.  L'ARSIA  tiene  un  archivio  di  tutte  le   perimentazioni
vitivinicole operanti in Toscana e  annualmente  redige  e  trasmette
alla  struttura  della  Giunta  regionali  competente  una  relazione
sull'andamento  e  sui  risultai  conseguiti  dalle   sperimentazioni
vitivinicole.