Art. 2 Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di € 20,00 a soggetto. 4. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.