Art. 2 
 
          Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 
 
    1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia  e  Siena
sono autorizzate alla gestione  degli  impianti  di  cattura  e  alla
cattura, per  l'anno  2009,  di  uccelli  appartenenti  alle  specie:
cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo
di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per
specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 
    2. L'importo per la cessione  degli  esemplari  catturati  e'  di
€ 20,00 a soggetto. 
    4. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo  si
effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al  31  dicembre
2009.