Art. 3 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza ed il controllo sull'attivita' di cattura e' affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994. 2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.