Art. 3 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1. La vigilanza ed il  controllo  sull'attivita'  di  cattura  e'
affidata ai soggetti di cui all'art.  51  della  legge  regionale  n.
3/1994. 
    2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010  all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  ed  al
competente   ufficio   della   Giunta   regionale    una    relazione
sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.