Art. 13 Inserimento dell'art. 9-quinques nella legge regionale n. 69/2008 1. Dopo l'art. 9-quater della legge regionale n. 69/2008 e' inserito il seguente: «Art. 9-quinquies (Contributo straordinario alla Fondazione Slow Food per la Biodiversita' - Onlus). - 1. Al fine di promuovere la cultura della biodiversita' carne fattore di crescita umana. civile e democratica. nel triennio 2009-2011 la Regione sostiene la Fondazione Slow Food per le Biodiversita' - Onlus. 2. Al fine di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene: a) iniziative di formazione e divulgazione legate alla biodiversita', alla filiera corta ed alla tutela delle conoscenze tradizionali, in coordinamento con le attivita' relative alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta'. locali di interesse agrario, zootecnico e forestale); b) attivita' di comunicazione e valorizzazione della biodiversita' agricola della Toscana, anche attraverso il supporto ai presidi e alle comunita' del cibo; c) progetti di cooperazione internazionale sui temi delle salvaguardia della biodiversita' e del sostegno ai piccoli produttori, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale. della Regione Toscana). 3. Le condizioni e le modalita' del sostegno regionale alle attivita' di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 4. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in € 225.000,00 annuali, si fa fronte per il triennio 2009-2011 con le risorse allocate nella UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale vigente 2009-2011».