Art. 13 
 
  Inserimento dell'art. 9-quinques nella legge regionale n. 69/2008 
 
    1. Dopo l'art. 9-quater  della  legge  regionale  n.  69/2008  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 9-quinquies (Contributo straordinario alla Fondazione  Slow
Food per la Biodiversita' - Onlus). - 1. Al  fine  di  promuovere  la
cultura della biodiversita' carne fattore di crescita umana. civile e
democratica. nel triennio 2009-2011 la Regione sostiene la Fondazione
Slow Food per le Biodiversita' - Onlus. 
    2. Al fine di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene: 
      a)  iniziative  di  formazione  e  divulgazione   legate   alla
biodiversita', alla filiera corta ed  alla  tutela  delle  conoscenze
tradizionali, in coordinamento con le attivita' relative  alla  legge
regionale 16 novembre  2004,  n.  64  (Tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio  di  razze  e  varieta'.  locali  di  interesse   agrario,
zootecnico e forestale); 
      b)  attivita'   di   comunicazione   e   valorizzazione   della
biodiversita' agricola della Toscana, anche attraverso il supporto ai
presidi e alle comunita' del cibo; 
      c) progetti  di  cooperazione  internazionale  sui  temi  delle
salvaguardia  della  biodiversita'  e   del   sostegno   ai   piccoli
produttori, nel rispetto delle procedure di cui alla legge  regionale
21 maggio 2009, n.  26  (Disciplina  delle  attivita'  europee  e  di
rilievo internazionale. della Regione Toscana). 
    3. Le condizioni e  le  modalita'  del  sostegno  regionale  alle
attivita' di cui al comma 2 sono  definite  con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
    4. Agli oneri di cui al comma  2,  quantificati  in  € 225.000,00
annuali, si fa fronte  per  il  triennio  2009-2011  con  le  risorse
allocate nella UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale,  aiuti  al
reddito, agli investimenti e allo sviluppo  delle  imprese  agricole,
zootecniche e forestali - Spese correnti» del bilancio di  previsione
2009 e del bilancio pluriennale vigente 2009-2011».