Art. 2 
 
    Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 69/2008 
 
    1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 69/2008 e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 3-bis (Modifiche all'art. 1-ter della  legge  regionale  n.
52/2008) . - 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1-ter della legge
regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione  dell'importo  della
tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007),  e'
sostituita dalla seguente: 
      «b) per cinque annualita' successive  i  veicoli  immatricolati
entro il 31 dicembre  2008,  conformi  alla  direttiva  94/12/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  marzo  1994,  appartenenti
alle categorie internazionali M1 e  N1,  su  cui  sia  installato  un
sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009».