Art. 2 Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 69/2008 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 69/2008 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2008) . - 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1-ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), e' sostituita dalla seguente: «b) per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009».