Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 69/2008 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 69/2008  e'  costituito  dal
seguente: 
    «Art.  5  (Finanziamento  dei  processi  di  innovazione   e   di
riorganizzazione della struttura regionale  e  di  miglioramento  dei
servizi). - 1. Al fine di sostenere  l'avanzamento  dei  processi  di
innovazione e di riorganizzazione  della  struttura  regionale  e  di
valorizzare le professionalita' del personale nel quadro  del  mutato
assetto istituzionale anche a seguito dell'applicazione  della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in   materia   di
organizzazione  e  ordinamento  del  personale),  e  dell'avvio   del
processo di attuazione dell'autonomia consiliare ai sensi della legge
regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa
regionale), le risorse destinate a finanziare  gli  istituti  di  cui
all'art. 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22
gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni  e  delle
autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio
economico 2002-2003), sono incrementate di  € 1.990.000,00  al  netto
degli oneri riflessi a decorrere dall'annualita' 2009. 
    2. Per la medesima finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  risorse
destinate a finanziare gli istituti di cui agli artt.  27  e  29  del
contratto  collettivo  nazionale  29  dicembre  1999  (CCNL  per   il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico  1998-1999
relativo all'area della dirigenza del computo delle regioni  e  delle
autonomie locali), sono incrementate di € 470.000,00 al  netto  degli
oneri riflessi, a decorrere dall'annualita' 2009. 
    3. All'onere di spesa di cui al presene articolo si fa fronte con
le risorse stanziate sulla sull'unita' previsionale di base (UFB) 711
«Funzionamento  della  struttura  regionale  -  Spese  correnti»  del
bilancio annuale 2009 pluriennale 2009-2011. Per gli anni  successivi
si fa fronte con legge di bilancio. 
    4. Per l'attuazione dell'art.  46  del  contratto  collettivo  di
lavoro giornalistico a decorrere dall'annualita' 2009 e' stanziata la
somma di € 55.000,00, di cui € 27.500,000  a  valere  sulla  UPB  714
«Agenzia per le attivita' di  informazione  del  Consiglio  regionale
Spese correnti» ed € 27.500,00 a valere sulla UPE1 715  «Agenzia  per
le attivita' di informazione degli organi di governo della Regione  -
Spese correnti» del bilancio annuale 2009 e pluriennale  2009  20111.
Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio».