(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 28 del 3 agosto 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; 
    Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; 
    Visti gli articoli 4, comma 1, lettera  e)  e  44  dello  Statuto
della Regione Toscana; 
    Vista la legge  regionale  n.  47/1991  (Norme  sull'eliminazione
delle barriere architettoniche); 
    Vista la  legge  regionale  n.  1/2005  (Norme  sul  governo  del
territorio), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera g) e comma
3; 
    Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso  nella
seduta del 5 marzo 2009; 
    Visti i pareri delle competenti  strutture  di  cui  all'art.  29
della legge regionale n.44/2003 (Ordinamento della dirigenza e  della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale  17
marzo 2000 n. 26 «Riordino della Legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale»); 
    Vista la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  8
giugno 2009, n.485; 
    Visto il parere favorevole  della  Sesta  Commissione  consiliare
espresso nella seduta del 2 luglio 2009; 
    Acquisita l'intesa al tavolo di concertazione Giunta Regionale  -
Enti Locali nella seduta del 18 maggio 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009,  n.
653; 
    Considerato quanto segue: 
      1. La materia relativa  alle  barriere  architettoniche  e'  di
competenza concorrente, stante la sua riconducibilita' a  quella  del
governo del territorio; 
      2. Il presente regolamento, partendo dal  presupposto  che  sia
necessario soddisfare le  esigenze  di  ogni  singolo  cittadino,  si
propone  l'obiettivo  di  facilitare  a  chiunque  il  movimento  sul
territorio;  proprio  per  questo  motivo,  i  principi  generali  di
accessibilita',  adattabilita'  e   visitabilita'   sostenuti   dalla
normativa  nazionale  sono  stati   ulteriormente   declinati   nella
finalita'  di  facilitare  l'accesso,  gli  spostamenti   interni   e
l'utilizzo delle parti comuni; 
      3. La progressiva eliminazione delle  barriere  architettoniche
ed urbanistiche, volta a favorire il movimento sul territorio, rileva
anche  quale  indicatore  di  valutazione  della  qualita'  urbana  e
sociale; 
      4. Nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti  locali  ed
al fine di dare indirizzi uniformi in tutto il territorio  regionale,
gli obbiettivi di cui ai punti  precedenti  si  intendono  perseguiti
attraverso  l'introduzione  di   indicazioni   tecniche   di   facile
comprensione che costituiscano dei parametri  di  riferimento  per  i
Comuni; 
      5. Il presente  regolamento  rappresenta  anche  uno  strumento
attraverso  cui  perseguire  il  miglioramento  della  qualita'   del
territorio, che costituisce uno degli obbiettivi del nuovo  Piano  di
Indirizzo  Territoriale  (PIT),  in  cui   si   parla   di   «Toscana
dell'accoglienza»,  dove  «accogliere»  e'  inteso   nel   senso   di
riconoscere le differenze, cercare di comprenderle  e  sviluppare  un
atteggiamento positivo di interscambio e di apertura; 
      6. In tale prospettiva una buona progettazione degli spazi,  in
particolare di quelli pubblici, contribuisce ad aumentare il grado di
liberta' degli individui, nonche' la liberta' di movimento,  pertanto
e' opportuno che l'attivita'  edilizia  e  quella  urbanistica  siano
improntate  agli  stessi  principi  che  regolano  la  pianificazione
territoriale e paesaggistica; 
        
    si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 37,comma 2, lettera
g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri
di riferimento per i comuni,  diretti  ad  assicurare  l'eliminazione
delle barriere architettoniche ed urbanistiche,  in  conformita'  con
quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47  (Norme
sull'eliminazione delle barriere architettoniche). 
    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce
anche indirizzo per la predisposizione  dei  programmi  operativi  di
intervento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991.