(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 3 agosto 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; Visti gli articoli 4, comma 1, lettera e) e 44 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale n. 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche); Vista la legge regionale n. 1/2005 (Norme sul governo del territorio), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3; Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n.44/2003 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 «Riordino della Legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2009, n.485; Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta del 2 luglio 2009; Acquisita l'intesa al tavolo di concertazione Giunta Regionale - Enti Locali nella seduta del 18 maggio 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 653; Considerato quanto segue: 1. La materia relativa alle barriere architettoniche e' di competenza concorrente, stante la sua riconducibilita' a quella del governo del territorio; 2. Il presente regolamento, partendo dal presupposto che sia necessario soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino, si propone l'obiettivo di facilitare a chiunque il movimento sul territorio; proprio per questo motivo, i principi generali di accessibilita', adattabilita' e visitabilita' sostenuti dalla normativa nazionale sono stati ulteriormente declinati nella finalita' di facilitare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni; 3. La progressiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, volta a favorire il movimento sul territorio, rileva anche quale indicatore di valutazione della qualita' urbana e sociale; 4. Nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti locali ed al fine di dare indirizzi uniformi in tutto il territorio regionale, gli obbiettivi di cui ai punti precedenti si intendono perseguiti attraverso l'introduzione di indicazioni tecniche di facile comprensione che costituiscano dei parametri di riferimento per i Comuni; 5. Il presente regolamento rappresenta anche uno strumento attraverso cui perseguire il miglioramento della qualita' del territorio, che costituisce uno degli obbiettivi del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), in cui si parla di «Toscana dell'accoglienza», dove «accogliere» e' inteso nel senso di riconoscere le differenze, cercare di comprenderle e sviluppare un atteggiamento positivo di interscambio e di apertura; 6. In tale prospettiva una buona progettazione degli spazi, in particolare di quelli pubblici, contribuisce ad aumentare il grado di liberta' degli individui, nonche' la liberta' di movimento, pertanto e' opportuno che l'attivita' edilizia e quella urbanistica siano improntate agli stessi principi che regolano la pianificazione territoriale e paesaggistica; si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 37,comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche). 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce anche indirizzo per la predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991.