Art. 10 Accessi esterni agli edifici 1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri. 2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purche' arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l'altezza del dislivello e' maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformita' a quanto previsto all'art. 6. 3. Il piano di eventuali collegamenti verticali e' realizzato allo stesso livello dell'accesso. 4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi e' garantita, inoltre, un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici.