Art. 10 
 
                    Accessi esterni agli edifici 
 
    1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli  spazi,
i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati  allo  stesso
livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una  larghezza
utile di passaggio di almeno 1,50 metri. 
    2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono
ammessi dislivelli dei percorsi, purche' arrotondati o smussati e  di
altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l'altezza  del  dislivello
e' maggiore, le variazioni di livello sono superate  mediante  rampe,
in conformita' a quanto previsto all'art. 6. 
    3. Il piano di eventuali  collegamenti  verticali  e'  realizzato
allo stesso livello dell'accesso. 
    4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in  piano  e
si estendono per ciascuna zona per una misura non  inferiore  a  1,50
metri. In tali spazi e' garantita,  inoltre,  un'adeguata  protezione
dagli agenti atmosferici.