Art. 11 
 
                     Porte, finestre e parapetti 
 
    1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con  ridotte
o impedite capacita' motorie o sensoriali, le porte  di  accesso,  le
finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura  e
chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili  sono
realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una  lieve
pressione. 
    2. Le dimensioni delle porte sono tali da  permettere  il  facile
passaggio anche di persone su sedia a ruote  e,  tenuto  conto  delle
dimensioni medie  di  una  sedia  a  ruote,  la  larghezza  utile  di
passaggio della porta di accesso ad ogni  unita'  immobiliare  e'  di
almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne  e'  di
almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici  sporgenti  e  quanto
altro atto a recare possibile  danno  in  caso  di  rottura  sono  da
evitare ovvero da sagomare in modo opportuno. 
    3. Per permettere un'agevole apertura delle ante da  entrambi  i'
lati di utilizzo, sono realizzate  porte  scorrevoli  o  con  anta  a
libro. E' vietato l'utilizzo di porte girevoli, a ritorno  automatico
non ritardato, nonche' di quelle del tipo a vetrata, se  non  fornite
di  accorgimenti  per  la  sicurezza.  Le  porte  vetrate  sono  rese
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
Sono preferite soluzioni che prevedono una  larghezza  delle  singole
ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la  collocazione  degli
eventuali vetri ad un'altezza di almeno 40 centimetri dal  piano  del
pavimento. L'anta mobile e' realizzata in modo da  consentirne  l'uso
con una pressione non superiore a 8 chilogrammi. 
    4. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti  sono
complanari. In corrispondenza del vano della porta di' accesso di una
unita' immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono
ammessi  dislivelli  purche'  contenuti  e  tali  comunque   da   non
ostacolare il transito di una persona su sedia  a  ruote.  Gli  spazi
antistanti  e  retro  stanti  sono  dimensionati  adeguatamente,  con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in
rapporto al tipo di apertura. 
    5. Per favorire una miglior  manovrabilita',  le  maniglie  delle
porte sono preferibilmente del tipo a leva opportunamente  curvate  e
arrotondate,  sono  dotate  di  un'altezza  compresa  tra  85  e   95
centimetri ed e' consigliata la  misura  di  90  centimetri.  Per  le
finestre, l'altezza  delle  maniglie  o  dispositivo  di  comando  e'
compresa tra 1 metro e 1,30 metri e, ove possibile, e'  preferita  la
misura di 1,15 metri. 
    6.  Finestre  e  parapetti  sono  realizzati  in  modo  tale   da
consentire la visuale anche  a  persona  seduta,  ferma  restando  la
garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle  cadute  verso
l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la
parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di
altezza dal calpestio, mentre l'altezza complessiva del parapetto  e'
di almeno  1  metro  ed  e'  inattraversabile  da  una  sfera  di  10
centimetri di diametro. 
    7. Nelle  finestre  lo  spigolo  vivo  della  traversa  inferiore
dell'anta apribile e' opportunamente  sagomato  o  protetto  per  non
causare  infortuni.  Le  ante  mobili  degli  infissi  interni   sono
realizzate in  modo  da  consentirne  l'uso  con  una  pressione  non
superiore a 8 chilogrammi.