Art. 12 
 
                  Pavimentazione delle parti comuni 
 
    1. Nelle parti comuni dell'edificio, un'adeguata differenziazione
nel materiale e nel colore  delle  pavimentazioni  contribuisce  alla
chiara individuazione  dei  percorsi  e  alla  distinzione  dei  vari
ambienti. 
    2. I pavimenti sono antisdrucciolevoli e realizzati con materiali
idonei  che  ne  garantiscono  anche  la  perfetta  complanarita'   e
continuita'. 
    3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta
capacita' motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non
supera i 2 centimetri ed e' segna  lato  con  variazioni  cromatiche;
eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe
con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al  transito
di una persona su sedia a ruote ed  opportunamente  segnalate,  anche
con variazioni cromatiche. 
    4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo
spigolo di eventuali soglie e' arrotondato. 
    5. In caso di utilizzo di grigliati nei  calpestii,  questi  sono
composti da maglie con  vuoti  tali  da  non  costituire  ostacolo  o
pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.