Art. 12 Pavimentazione delle parti comuni 1. Nelle parti comuni dell'edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti. 2. I pavimenti sono antisdrucciolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarita' e continuita'. 3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacita' motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed e' segna lato con variazioni cromatiche; eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche. 4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie e' arrotondato. 5. In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.