Art. 15 
 
          Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi 
 
    1. Al fine di facilitare lo spostamento all'interno degli edifici
dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio  posto  in
corrispondenza di un eventuale percorso verticale, e' predisposta una
piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo
dei collega menti verticali, dalla quale sia  possibile  accedere  ai
vari ambienti, esclusi  i  locali  tecnici,  solo  mediante  percorsi
orizzontali. 
    2.   Piattaforme,   corridoi   e   passaggi    sono    facilmente
identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste
all'interno di edifici pubblici  o  nelle  parti  di  essi  destinate
all'uso pubblico, sono dotate  di  una  tabella  dei  percorsi  degli
ambienti  da  essa  raggiungibili   e   di   cartelli   leggibili   e
identificabili. 
    3. La rampa della scala in discesa e' disposta in  modo  tale  da
evitare la possibilita' di essere imboccata  accidentalmente  uscendo
dagli ascensori, e a questo scopo e' segnalata adeguatamente. 
    4. Corridoi  e  passaggi  presentano  un  andamento  quanto  piu'
possibile continuo e con variazioni di direzione ben  evidenziate.  I
corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le
eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe. 
    5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di  1  metro.
Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di  una  sedia
ruote  o  di  una  barella,  il  lato  minore  delle  piattaforme  di
distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno
una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale
dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare
del corridoio.