Art. 15 Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi 1. Al fine di facilitare lo spostamento all'interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, e' predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collega menti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali. 2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all'interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all'uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili. 3. La rampa della scala in discesa e' disposta in modo tale da evitare la possibilita' di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo e' segnalata adeguatamente. 4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto piu' possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe. 5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.