Art. 16 
 
                              S c a l e 
 
    1. Le scale garantiscono un andamento regolare  ed  omogeneo  per
tutto  il  loro  sviluppo.  Ove  questo  non  risulti  possibile,  le
variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo  di  ripiani  di
adeguate dimensioni o di rampe. 
    2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno  la  stessa  alzata  e
pedata. Ogni rampa e' dotata possibilmente  dello  stesso  numero  di
gradini. 
    3. I gradini sono caratterizzati  da  un  corretto  rapporto  tra
alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e  la  pedata  e'
compresa tra 62  e  64  centimetri  e  la  pedata  minima  e'  di  30
centimetri.  I  gradini  delle  scale  sono  dotati  di  una   pedata
antisdrucciolevole a pianta preferibilmente  rettangolare  e  con  un
profilo  preferibilmente  continuo   a   spigoli   arrotondati,   con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo
di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo,  l'aggetto  del
grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di  2
centimetri e un massimo di 2,5 centimetri. 
    4.  In  ordine  alle  porte  con  apertura  verso  la  scala,  e'
predisposto uno spazio antistante di adeguata profondita'. 
    5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso
pubblico hanno una larghezza minima di 1,20  metri  ed  una  pendenza
limitata e  costante  per  l'intero  sviluppo  della  scala  con  una
inclinazione  massima  del  15  per   cento   lungo   il   suo   asse
longitudinale, al fine di permettere il  passaggio  contemporaneo  di
due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere
una lunghezza delle rampe contenuta,  e'  interposto  un  ripiano  in
grado di arrestare l'eventuale  caduta  di  un  corpo  umano.  I  non
vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza  di
rampe di scale mediante  un  segnale  posto  sul  pavimento,  situato
almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo  scalino,  che  indica
l'inizio e la fine della rampa. 
    6. In mancanza di illuminazione naturale laterale,  la  scala  e'
dotata di un'illuminazione  artificiale,  anche  essa  laterale,  con
comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo. 
    7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire  difesa
verso  il  vuoto,  dotato  di  un'altezza  minima  di   1   metro   e
inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri. 
    8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile  prendibilita',
posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato
con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di  scale  sono
di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano  e'  installato  su
entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del  corrimano,
questo e' prolungato di 30  centimetri  oltre  il  primo  e  l'ultimo
gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, e'  predisposto  un
secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri.  Il  corrimano  su
parapetto o parete piena e' distante da essi almeno 4 centimetri. 
    9. Le rampe di scale che non costituiscono  parte  comune  o  non
sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri.  In
tal caso sono comunque rispettati il rapporto  tra  alzata  e  pedata
indicato al comma 3,  con  pedata  non  inferiore  a  25  centimetri,
nonche' l'altezza del parapetto nella misura minima di cui  al  comma
7.