Art. 17 
 
                              R a m p e 
 
    1.  Ove  possibile,  l'integrazione  dei  collegamenti  verticali
interni e' realizzata mediante rampe o  ripiani  ovvero  entrambe  le
tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all'interno degli  edifici
e' richiesto il rispetto delle regole previste all'art. 6. 
    2. La rampa e' dotata di corrimano posto ad  un'altezza  compresa
tra 90 centimetri e I metro e di cordoli laterali di protezione.