Art. 17 R a m p e 1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni e' realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all'interno degli edifici e' richiesto il rispetto delle regole previste all'art. 6. 2. La rampa e' dotata di corrimano posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e I metro e di cordoli laterali di protezione.