Art. 18 
 
                          A s c e n s o r i 
 
    1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e
di  utente,  il  numero  e  le  caratteristiche  degli  ascensori  e'
proporzionale alla  destinazione  dell'edificio,  alle  presenze,  ai
tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate. 
    2. Il percorso di collegamento tra l'ingresso principale e quello
con l'ascensore e' privo  di  ostacoli  e  impedimenti,  al  fine  di
garantire a chiunque di raggiungere ed  utilizzare  in  autonomia  il
collegamento verticale meccanico. 
    Gli impianti sono dotati  di  adeguata  protezione  dagli  agenti
atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio. 
    3. Ove possibile, una  parete  dell'ascensore  e'  realizzata  in
materiale trasparente. 
    4. Ogni ascensore e' dotato di una cabina  di  dimensioni  minime
tali da permetterne l'uso da parte di una persona su  sedia  a  ruote
con l'eventuale accompagnato re. Il ripiano di fermata anteriore alla
porta della cabina e' dotato di una profondita' tale da contenere una
sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all'accesso. 
    5.  Negli  edifici  di  nuova  edificazione,  non   residenziali,
l'ascensore ha le seguenti caratteristiche: 
      a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di  profondita'  e
1,10 metri di larghezza; 
      b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato
corto; 
      c) piattaforma minima di  distribuzione  anteriore  alla  porta
della cabina di 1,50 per 1,50 metri. 
    6. Negli edifici di nuova edificazione  residenziali  l'ascensore
ha le seguenti caratteristiche: 
      a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di  profondita'  e
95 centimetri di larghezza; 
      b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul  lato
corto; 
      c) piattaforma minima di  distribuzione  anteriore  alla  porta
della cabina di 1,50 per 1,50 metri. 
    7. In caso di adeguamento di  edifici  preesistenti,  se  non  e'
possibile  l'installazione  di  cabine   di   dimensioni   superiori,
l'ascensore puo' avere le seguenti caratteristiche: 
      a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di  profondita'  e
80 centimetri di larghezza; 
      b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul  lato
corto; 
      c) piattaforma minima di  distribuzione  anteriore  alla  porta
della cabina di 1,40 per 1,40 metri. 
    8. Le porte di cabina e di piano  sono  del  tipo  a  scorrimento
automatico e di dimensioni tali da permettere  l'agevole  accesso  di
persona su sedia a ruote . Nel caso di adeguamento, la porta di piano
puo' essere del tipo ad anta incernierata purche' dotata  di  sistema
per l'apertura automatica. 
    9. I tempi di apertura e di chiusura delle  porte  assicurano  un
comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti  i  casi  le
porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il  tempo  di  chiusura
non e'  inferiore  a  4  secondi.  L'arresto  ai  piani  avviene  con
autolivellamento  con  tolleranza  massima  di   2   centimetri.   Lo
stazionamento della cabina ai piani  di  fermata  avviene  con  porte
chiuse. 
    10. La bottoniera di comando interna  ed  esterna  e'  dotata  di
numerazione  in  rilievo  e  scritte  con  traduzione   in   Braille.
Lateralmente  alla  bottoniera  esterna  e'  posta  una   placca   di
riconoscimento di  piano  in  caratteri  Braille.  La  bottoniera  di
comando interna  e'  posta  su  una  parete  laterale  ad  almeno  35
centimetri dalla porta della cabina. 
    11. Ove possibile, all'interno  della  cabina  e'  installato  un
sistema di sintesi vocale che, all'arresto dell'ascensore, indichi il
numero del piano. 
    12. All'interno della cabina, oltre  il  campanello  di  allarme,
sono posti un videocitofono e  una  luce  d'emergenza  con  autonomia
minima di 3  ore.  Le  bottoniere,  il  campanello  d'allarme  ed  il
videocitofono sono posti ad un'altezza compresa fra 80 centimetri  ed
1,20 metri. Ove possibile, all'interno della  cabina  e'  predisposta
opportuna cartellonistica,  con  informazioni  sul  comportamento  da
tenersi in caso di  blocco  del  sistema  di  collegamento  verticale
meccanizzato. 
    13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici
privati con funzioni  pubbliche  e'  installato  un  corrimano  posto
all'altezza pari a 90 centimetri. 
    14. Sono comunque fatti salvi  i  requisiti  di  sicurezza  e  le
caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali
e comunitarie.