Art. 19 
 
                 Impianti alternativi servoassistiti 
 
    1. In alternativa ad un  ascensore  o  ad  una  rampa  inclinata,
l'integrazione  dei  collegamenti  verticali  interni  e'  realizzata
mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma  elevatrice,
di seguito indicati come «impianti alternativi servoassititi», atte a
consentire il superamento di una  contenuta  differenza  di  quota  a
persone con ridotta o impedita capacita' motoria. 
    2. Il  percorso  di  collegamento  tra  l'ingresso  principale  e
l'accesso  agli  impianti  alternativi  servoassistiti  e'  privo  di
ostacoli  e  impedimenti,  al  fine  di  garantire  a   chiunque   di
raggiungere ed utilizzare  in  autonomia  il  collegamento  verticale
meccanico. Gli impianti sono  dotati  di  adeguata  protezione  dagli
agenti atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio. 
    3. Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento  della
persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l'agevole manovrabilita'
dei comandi e la sicurezza  sia  delle  persone  trasportate  che  di
quelle che possono venire in contatto con  l'impianto  in  movimento,
tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi  anticaduta,
anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di  apparati  atti  a
garantire  sicurezze  di  movimento,  meccaniche,  elettriche  e   di
comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura puo' essere realizzata
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento. 
    4.  Le  piattaforme  elevatrici  sono  predisposte  per  superare
dislivelli non superiori  a  4  metri  ed  hanno  una  velocita'  non
superiore  a  0,1  metri  al  secondo  e   rispettano,   per   quanto
compatibili, le prescrizioni tecniche relative ai servoscala. 
    5. Fermi restando i requisiti di sicurezza e  le  caratteristiche
standard richiesti dalle specifiche normative statali e  comunitarie,
i servoscala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di
cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del decreto ministeriale 14 giugno  1989
n.   236    (Prescrizioni    tecniche    necessarie    a    garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche).