Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Al fine di agevolare  l'accesso,  gli  spostamenti  interni  e
l'utilizzo delle parti comuni, le presenti  indicazioni  tecniche  si
riferiscono: 
      a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti  o
temporanei,  di  nuova  costruzione  o  soggetti  a  ristrutturazione
edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica; 
      b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti  o
temporanei  sottoposti  a  interventi   edilizi,   ivi   compresi   i
frazionamenti, almeno per la parte  oggetto  dell'intervento  stesso,
indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica; 
      c) agli edifici  e  spazi  soggetti  in  tutto  o  in  parte  a
mutamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico. 
    2. Le indicazioni tecniche di  cui  al  presente  regolamento  si
applicano altresi': 
      a) alle strutture e agli impianti fissi connessi  all'esercizio
del trasporto pubblico di persone; 
      b) alle strutture e agli impianti di servizio di uso  pubblico,
esterni o interni alle costruzioni; 
      c) agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o
pubblici,  quali  parchi,  oasi,   giardini,   parchi   archeologici,
stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili. 
    3. Fatte salve diverse disposizioni volte ad assicurare  migliori
condizioni di  utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del  patrimonio
culturale e paesaggistico, in  attuazione  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio), il presente regolamento si applica anche ad  edifici  che
presentano interesse di bene culturale e per gli immobili ed aree che
costituiscono beni paesaggistici ed aree archeologiche. 
    4.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal   presente
regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite  dalla  normativa
statale vigente in materia di barriere architettoniche.