Art. 20 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione 1. Per consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all'interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione e' agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed e' predisposta all'utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie. 2. Se le attivita' svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione sono soggette alla vigente normativa antincendio, la posizione della zona di cui al comma 1 e' tale da consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico cosi come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi). 3. Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime: a) e' dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita' motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due; b) e' dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; c) e' consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.