Art. 20 
 
        Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione 
 
    1.  Per  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  alla   vita
associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona  all'interno  di
sale e luoghi  adibiti  a  riunioni,  spettacoli  e  ristorazione  e'
agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo  in  piano  o
raccordato con rampe ovvero  mediante  ascensore  o  altri  mezzi  di
sollevamento alternativi alle scale, ed e'  predisposta  all'utilizzo
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie. 
    2. Se le attivita' svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni,
spettacoli  e  ristorazione  sono  soggette  alla  vigente  normativa
antincendio, la posizione della zona di cui al comma  1  e'  tale  da
consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una  via
di esodo accessibile o un luogo sicuro statico cosi come definito dal
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni  generali
e simboli grafici di prevenzioni incendi). 
    3.  Fatte  salve  le  prescrizioni  generali  previste   per   le
costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo  III,  la  sala  per
riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti  prestazioni
minime: 
      a) e'  dotata  di  posti  riservati  per  persone  con  ridotta
capacita' motoria, in numero  pari  ad  almeno  due  posti  per  ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due; 
      b) e' dotata, in numero pari  ad  almeno  due  posti  per  ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di  due,
di  spazi  liberi  riservati  per  le  persone  su  sedia  a   ruote,
predisposti  su  pavimento  orizzontale,  con  dimensioni   tali   da
garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; 
      c)  e'  consentita  l'accessibilita'  ad  almeno  un   servizio
igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno  ad  un
camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.