Art. 21 Arredi fissi 1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi e' idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita' anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie. E' vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi. 2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi. 3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in una parte di questo e' predisposto un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 90 centimetri dal calpestio; negli altri casi, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico ove il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero anteriormente ad ogni tavolo e' di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio. 4. Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, e' previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un'attesa ordinata. 5. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, e' necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 70 centimetri. 6. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita e' interrotta ad una distanza di 1,20 metri dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri, sono rigidamente fissate al pavimento e presentano un'altezza al livello del corri mano di 90 centimetri. 7. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote. 8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.