Art. 21 
 
                            Arredi  fissi 
 
    1. All'interno dei  locali  di  servizio  pubblico  o  aperti  al
pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi  e'
idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento  di
attivita' anche da parte di persone con ridotte o impedite  capacita'
motorie. E' vietata la scelta di arredi con  rifiniture  taglienti  e
con spigoli vivi. 
    2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche,  uffici
amministrativi e supermercati,  i  banconi  e  i  piani  di  appoggio
utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in
modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a  ruote
e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi. 
    3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali  il  contatto  con  il
pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in  una  parte  di
questo e' predisposto un piano  di  utilizzo  al  pubblico  posto  ad
un'altezza pari a 90 centimetri  dal  calpestio;  negli  altri  casi,
almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad
altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della  zona  riservata  al
pubblico. Nei luoghi aperti  al  pubblico  ove  il  contatto  con  il
pubblico avviene  mediante  tavoli  o  scrivanie,  lo  spazio  libero
anteriormente ad ogni tavolo e' di almeno 1,50 metri, e  lateralmente
di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio. 
    4. Nei luoghi  aperti  al  pubblico  che  richiedono  attese,  e'
previsto  un  adeguato  spazio  libero,  eventualmente  in   ambiente
separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un'attesa ordinata. 
    5. Quando, in funzione di particolari affluenze di  pubblico,  e'
necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte
di  lunghezza  pari  a  quella  della  coda  di  persone  che   viene
considerata la media delle grandi affluenze,  e  di  larghezza  utile
minima di 70 centimetri. 
    6. La transenna che separa  il  percorso  di  avvicinamento  allo
sportello da quello di uscita e' interrotta ad una distanza  di  1,20
metri dal limite di ingombro del bancone  continuo  o  del  piano  di
lavoro  dello  sportello  a  parete.  In  ogni  caso   le   transenne
guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri,  sono
rigidamente fissate al pavimento e presentano un'altezza  al  livello
del corri mano di 90 centimetri. 
    7.  Nel  caso  di  adozione  di  bussole,  percorsi  obbligati  e
cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo  da  garantire
il passaggio di una sedia a ruote. 
    8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici,  sono
temporizzati in modo da  permettere  un  agevole  passaggio  anche  a
disabili su sedia a ruote.