Art. 22 Attrezzature pubbliche 1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacita' fisica l'uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d'impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni e' raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un'altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonche' dotati di numerazioni in rilevo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentirne l'uso ad utenti con difficolta' dell'udito e della vista. 2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.