Art. 22 
 
                       Attrezzature pubbliche 
 
    1. Al fine di consentire alle  persone  con  ridotta  e  impedita
capacita' fisica l'uso agevole delle  attrezzature  pubbliche,  quali
telefoni,  cassette  postali  pubbliche,  rivendite   automatiche   e
sportelli bancomat, per ogni tipologia d'impianto, almeno  uno  degli
apparecchi  presenti  nelle  relative  postazioni  e'   raggiungibile
mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per  il
suo utilizzo sono posti ad un'altezza compresa fra 80  centimetri  ed
1,20 metri nonche' dotati di numerazioni in rilevo,  di  scritte  con
traduzione in Braille  e,  ove  possibile,  di  appositi  dispositivi
audiovisivi  per  consentirne  l'uso  ad   utenti   con   difficolta'
dell'udito e della vista. 
    2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio  secondo  le
esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque
in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.