Art. 23 
 
                 Strutture balneari in concessione e 
                    arenili liberamente fruibili 
 
    1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23,  comma  3  della
legge  5  febbraio  1992  n.  104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle
strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le
spiagge attrezzate, le  spiagge  libere  attrezzate,  e  gli  arenili
asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o  impedite
capacita' motorie o sensoriali sono garantiti: 
      a) la massima accessibilita' e fruibilita' degli impianti e dei
servizi  proposti  anche  in  funzione  della  balneazione  e   della
partecipazione alle attivita' ricreative; 
      b) l'effettivo  accesso  al  mare  con  la  predisposizione  di
percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi  smontabili,
posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e
tra  queste  ultime  e  la  battigia;  quando  obiettive  difficolta'
strutturali  e  ambientali,  accertate  dai  comuni,  impediscono  la
realizzazione   di   specifici   accessi   da   parte   di    ciascun
concessionario, l'accesso al mare e' comunque assicurato mediante  la
realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei
di litorale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.
400  (Disposizioni  per  la  determinazione  dei  canoni  relativi  a
concessioni demaniali marittime)  convertito  con  modificazioni  con
legge 4 dicembre 1993 n. 494. 
    2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate,  liberamente
e gratuitamente fruibili ai  fini  della  balneazione,  alle  persone
diversamente abili e con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie  e
sensoriali sono garantiti  almeno  la  visitabilita'  della  spiaggia
nonche' l'effettivo accesso al mare attraverso  idonei  percorsi,  se
non impedito da obbiettive caratteristiche morfologiche e  ambientali
dei luoghi. 
    3. Per agevolare la piena integrazione nella collettivita'  delle
persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di  collegamento,
da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in  legno,
anche impilabili e facilmente removibili, sono  posizionati  in  modo
tale da consentire l'accesso ai vari servizi offerti dallo  struttura
balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni. 
    4. Nelle strutture balneari sono inoltre previste  almeno  una  o
due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in  legno
o  pvc,  provviste  almeno  di  ombrellone  e   lettino   o   sdraio,
completamente accessibili a persone con ridotte o impedite  capacita'
motorie ed idonee a consentire il passaggio  agevole  dalla  sedia  a
ruote allo  sdraio  o  lettino  e  viceversa.  Tali  postazioni  sono
collocate in posizione adiacente e  complanare  al  percorso  e  sono
dotate di un congruo spazio per l'allocazione di ombrellone,  lettini
ed eventuali ausili. 
    5. L'accessibilita' e visitabilita' delle  strutture  balneari  e
degli arenili liberamente fruibili, nonche' l'ingresso in acqua, puo'
essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali: 
      a) la realizzazione di apposito scivolo in legno  per  superare
eventuali dislivelli, nonche' di una passerella e, in prossimita'  di
questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per  il
raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga; 
      b) la predisposizione di cabine  di  legno  dotate  di  servizi
igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con
la  passerella,  nonche'  di  parcheggi  riservati   in   prossimita'
dell'arenile; 
      c) la messa a  disposizione  di  sedia  a  ruote  speciale,  in
alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l'ingresso in acqua  ed
il transito sul bagnasciuga. 
    6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti  non  vedenti  sono
predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti.  Tali  corrimano
possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in  pendenza
per agevolare i soggetti ipovedenti.