Art. 23 Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali sono garantiti: a) la massima accessibilita' e fruibilita' degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attivita' ricreative; b) l'effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi smontabili, posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e tra queste ultime e la battigia; quando obiettive difficolta' strutturali e ambientali, accertate dai comuni, impediscono la realizzazione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare e' comunque assicurato mediante la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 1993 n. 494. 2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate, liberamente e gratuitamente fruibili ai fini della balneazione, alle persone diversamente abili e con ridotte o impedite capacita' motorie e sensoriali sono garantiti almeno la visitabilita' della spiaggia nonche' l'effettivo accesso al mare attraverso idonei percorsi, se non impedito da obbiettive caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi. 3. Per agevolare la piena integrazione nella collettivita' delle persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di collegamento, da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in legno, anche impilabili e facilmente removibili, sono posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai vari servizi offerti dallo struttura balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni. 4. Nelle strutture balneari sono inoltre previste almeno una o due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in legno o pvc, provviste almeno di ombrellone e lettino o sdraio, completamente accessibili a persone con ridotte o impedite capacita' motorie ed idonee a consentire il passaggio agevole dalla sedia a ruote allo sdraio o lettino e viceversa. Tali postazioni sono collocate in posizione adiacente e complanare al percorso e sono dotate di un congruo spazio per l'allocazione di ombrellone, lettini ed eventuali ausili. 5. L'accessibilita' e visitabilita' delle strutture balneari e degli arenili liberamente fruibili, nonche' l'ingresso in acqua, puo' essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali: a) la realizzazione di apposito scivolo in legno per superare eventuali dislivelli, nonche' di una passerella e, in prossimita' di questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per il raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga; b) la predisposizione di cabine di legno dotate di servizi igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con la passerella, nonche' di parcheggi riservati in prossimita' dell'arenile; c) la messa a disposizione di sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l'ingresso in acqua ed il transito sul bagnasciuga. 6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti non vedenti sono predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti. Tali corrimano possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per agevolare i soggetti ipovedenti.