Art. 24 S t a z i o n i 1. Per facilitare l'accesso alle stazioni ed ai treni alle persone con difficolta' di deambulazione, e' previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione. 2. Le stazioni sono dotate di mezzi audiovisivi, al fine di facilitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di utenti con difficolta' dell'udito e della vista. 3. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori sono resi accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacita' fisiche.