Art. 24 
 
                           S t a z i o n i 
 
    1. Per facilitare  l'accesso  alle  stazioni  ed  ai  treni  alle
persone con difficolta' di deambulazione, e' previsto  il  ricorso  a
passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei  mezzi
di elevazione. 
    2. Le stazioni sono dotate  di  mezzi  audiovisivi,  al  fine  di
facilitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di  utenti  con
difficolta' dell'udito e della vista. 
    3. Nelle stazioni tutti i servizi per  i  viaggiatori  sono  resi
accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacita' fisiche.