Art. 25 
 
     Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano 
 
    1. Per facilitare l'accesso alle fermate dei veicoli destinati al
trasporto pubblico urbano, quali tramvie,  metropolitane,  filovie  e
autobus da parte delle persone con difficolta'  di  deambulazione  e'
previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili
o altri idonei mezzi di elevazione. 
    2. Al fine di una miglior  fruizione  da  parte  di  persone  con
ridotte o impedite capacita' di deambulazione, le zone di  sosta  del
trasporto urbano per la salita e la discesa dei passeggeri dei  mezzi
di trasporto urbano sono collocate lontane dal traffico urbano e sono
dotate di pensilina e di una panchina. 
      
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
      Firenze, 29 luglio 2009 
 
                               MARTINI