Art. 25 Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano 1. Per facilitare l'accesso alle fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano, quali tramvie, metropolitane, filovie e autobus da parte delle persone con difficolta' di deambulazione e' previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione. 2. Al fine di una miglior fruizione da parte di persone con ridotte o impedite capacita' di deambulazione, le zone di sosta del trasporto urbano per la salita e la discesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto urbano sono collocate lontane dal traffico urbano e sono dotate di pensilina e di una panchina. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 29 luglio 2009 MARTINI