Art. 3 Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali 1. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli atti di governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.