Art. 3 
 
                   Programmazione e pianificazione 
                     degli assetti territoriali 
 
    1. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione  degli
assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli  atti  di
governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi
pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici
e spazi privi di barriere architettoniche.