Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente capo, sono considerate  aree  e  percorsi
pedonali esterni: 
      a)  gli  spazi  riservati  all'uso  esclusivo  dei  pedoni   in
corrispondenza  della  viabilita'  veicolare,  degli  attraversamenti
stradali a raso o zebrati e di quelli a piu' livelli con sottopassi o
sovrappassi; 
      b) gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni nelle  aree
esterne di pertinenza di edifici pubblici e privati ad uso  pubblico,
all'interno di spazi pubblici o privati ad uso pubblico come  piazze,
giardini, parchi, portici.