Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente capo, sono considerate aree e percorsi pedonali esterni: a) gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni in corrispondenza della viabilita' veicolare, degli attraversamenti stradali a raso o zebrati e di quelli a piu' livelli con sottopassi o sovrappassi; b) gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni nelle aree esterne di pertinenza di edifici pubblici e privati ad uso pubblico, all'interno di spazi pubblici o privati ad uso pubblico come piazze, giardini, parchi, portici.