Art. 5 
 
                      Aree e percorsi pedonali 
 
    1. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o  sovrappassi
sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi. 
    2. E' realizzato almeno un percorso preferibilmente  in  piano  e
con caratteristiche idonee a consentire la  mobilita'  delle  persone
con ridotte o impedite capacita' motorie sia  negli  spazi  pubblici,
sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle  relative
aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi  posti  all'esterno,
ove previsti,  in  modo  tale  da  assicurare  ai  medesimi  soggetti
l'utilizzabilita' di tutti gli spazi. 
    3. Compatibilmente con le esigenze della circolazione  veicolare,
i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto
di  qualunque  ostacolo  dovuto  ad  attrezzature   pubbliche   quali
cassonetti, pali della pubblica  illuminazione  e  cartelli  stradali
mobili. 
    4. Fermo restando quanto previsto al  comma  3,  in  presenza  di
passaggi obbligati ovvero per restrizioni dovute a lavori  in  corso,
e' consentito ridurre, per brevi tratti, la  larghezza  dei  percorsi
pedonali fino alla  misura  minima  di  90  centimetri.  E'  comunque
garantito,  all'inizio  e  alla  conclusione  di  ogni  percorso,  un
apposito spa zio di manovra tale da consentire la rotazione  completa
di una sedia a ruote, pari a 360 gradi. 
    5.  Nel  caso  di  percorsi  pedonali  non  affiancati  ai  piani
carrabili o dove il minimo calibro della strada  previsto  non  possa
essere ottenuto, e' consentita una larghezza minima di 90 centimetri;
in tal caso, per  permettere  l'inversione  di  marcia  da  parte  di
persona su sedia a ruote, sono realizzati allargamenti  del  percorso
almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare. 
    6. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso  rettilineo
avviene  in  piano.  Quando  e'  indispensabile   effettuare   svolte
ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla  svolta,  per
almeno 1,70 metri su ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno,
si trova in piano ed e' priva di qualsiasi interruzione. 
    7. In aderenza ad ogni percorso pedonale  adiacente  a  zone  non
pavimentate, e' realizzato un ciglio sopraelevato  di  10  centimetri
dal  calpestio,  differenziato   per   materiale   e   colore   dalla
pavimentazione del percorso, privo  di  spigoli  vivi  ed  interrotto
almeno ogni 10 metri da varchi che  consentono  l'accesso  alle  zone
adiacenti non pavimentate. 
    8. La pendenza trasversale massima ammissibile  del  percorso  e'
pari all'1 per cento. 
    9. La pendenza longitudinale non supera il 5 per cento e,  quando
cio' non e'  possibile,  sono  ammesse  pendenze  superiori,  purche'
realizzate in conformita' a quanto previsto  nella  disciplina  delle
rampe di cui all'art. 6. 
    10.  Per  pendenze  del  5  per  cento  e'  previsto  un  ripiano
orizzontale di sosta, di profondita' di almeno 1,50  metri,  ogni  15
metri  di  lunghezza  del  percorso;  per  pendenze  superiori,  tale
lunghezza e' proporzionalmente ridotta fino alla misura  di  5  metri
per una pendenza dell'8 per cento. 
    11. In presenza di  contropendenze  al  termine  di  un  percorso
inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la  somma
delle due pendenze rispetto al piano orizzontale e' inferiore  al  22
per cento. 
    12. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il  piano
del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti  e'  pari  a  25
centimetri ed e'  arrotondato  o  smussato.  Quando  il  percorso  si
raccorda con  il  livello  stradale  o  e'  interrotto  da  un  passo
carrabile, al fine di consentire il passaggio di una sedia  a  ruote,
sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al  15  per  cento
per un dislivello massimo di 15 centimetri. 
    13. Fino ad un'altezza minima di 2,10 metri  dal  calpestio,  non
sono ammessi ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche  o
elementi sporgenti  dai  fabbricati,  che  possono  essere  causa  di
infortunio ad una persona in movimento. I cartelli, ogni  altro  tipo
di segnaletica e i pali della pubblica illuminazione  sono  collocati
in modo tale da rispettare le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  e
comunque, da garantire un adeguato passaggio. 
    14.  La  presenza  di  piste  ciclabili  affiancate  ai  percorsi
pedonali e' segnalata mediante piccolo dislivello del  marciapiede  o
mediante una striscia di rilievo,  percepibili  con  il  bastone  dai
soggetti non vedenti. Allo stesso fine,  anche  le  intersezioni  tra
percorsi pedonali e zone  carrabili  sono  segnalate  con  le  stesse
modalita'.