Art. 6 
 
                              R a m p e 
 
    1. L'altezza  massima  del  dislivello  ottenuto  mediante  rampe
inclinate poste in successione e' pari a 3,20 metri. Se l'altezza del
dislivello e' maggiore, il superamento dello stesso e'  ottenuto  con
idonei mezzi meccanici. 
    2. Al fine di consentire il transito di una persona  su  sedia  a
ruote, la larghezza minima di una rampa e' di 90  centimetri.  Se  la
rampa e' utilizzata nei due sensi di marcia, la sua larghezza  minima
e' di 1,50 metri. 
    3. La pendenza delle rampe non supera 1'8 per cento. Nei casi  di
adeguamento, sono ammesse pendenze superiori rapportate allo sviluppo
lineare effettivo della rampa; in tal  caso,  per  rampe  fino  a  50
centimetri la pendenza massima ammessa e' del 12 per cento. Nei  casi
di nuove costruzioni, le pendenze di rampe di collegamento fra  piani
orizzontali diversi, ammesse in funzione dello sviluppo lineare della
rampa, sono le seguenti: 
      a) per rampe fino a 5 metri la pendenza massima ammessa e'  del
8 per cento; 
      b) oltre i 5 metri la pendenza massima ammessa  e'  del  5  per
cento. 
    4. Quando a lato della rampa si presenta un dislivello  superiore
a 20 centimetri ed il parapetto che affianca la rampa non  e'  pieno,
la rampa medesima e' munita di un cordolo alto almeno  10  centimetri
all'interno del quale sono previsti punti per permettere il  deflusso
degli agenti atmosferici. 
    5. Ogni 10 metri di lunghezza  ed  in  presenza  di  interruzioni
mediante porte, la rampa prevede un ripiano orizzontale di dimensioni
minime pari a 1,50 per 1,50 metri, ovvero  1,40  per  1,70  metri  in
senso trasversale e 1,70 metri in  senso  longitudinale  rispetto  al
senso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.  Se
la rampa ha la pendenza indicata al comma 3, lettera b),  il  ripiano
orizzontale e' realizzato ogni 15 metri di lunghezza.