Art. 8 Pavimentazione delle aree e dei percorsi 1. La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali e' in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. E' comunque evitato l'utilizzo di ghiaia e acciottolato. 2. Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 millimetri, stilate con materiali durevoli, e sono piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 millimetri. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione sono raccordate in maniera da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. 3. Nei casi di adeguamento, e' consentito l'uso di materiali o rilievi diversi da quelli preesistenti, purche' idoneo a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. 4. All'interno di giardini o parchi, la pavimentazione realizzata con materiale o forma che costituisce ostacolo al passaggio di persone con impedita o ridotta capacita' motoria e sensoriale, e' affiancata da altra pavimentazione idonea a tale passaggio. 5. I grigliati inseriti nella pavimentazione sono realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro. I grigliati ad elementi paralleli sono comunque posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.