Art. 8 
 
              Pavimentazione delle aree e dei percorsi 
 
    1. La pavimentazione delle aree e dei  percorsi  pedonali  e'  in
materiale  antisdrucciolevole,  compatto  ed   omogeneo,   idoneo   a
consentire la percezione di segnalazioni tattili. E' comunque evitato
l'utilizzo di ghiaia e acciottolato. 
    2.  Gli  elementi  costituenti  una   pavimentazione   presentano
giunture inferiori a 5 millimetri, stilate con materiali durevoli,  e
sono piani, con eventuali risalti  di  spessore  non  superiore  a  2
millimetri.  Eventuali  differenze  di  livello  tra   gli   elementi
costituenti una pavimentazione sono  raccordate  in  maniera  da  non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. 
    3. Nei casi di adeguamento, e' consentito l'uso  di  materiali  o
rilievi diversi da quelli preesistenti, purche' idoneo  a  consentire
la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. 
    4. All'interno di giardini o parchi, la pavimentazione realizzata
con materiale o  forma  che  costituisce  ostacolo  al  passaggio  di
persone con impedita o ridotta capacita'  motoria  e  sensoriale,  e'
affiancata da altra pavimentazione idonea a tale passaggio. 
    5. I grigliati inseriti nella pavimentazione sono realizzati  con
maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro. I
grigliati ad elementi paralleli sono comunque posti con gli  elementi
ortogonali al verso di marcia.