Art. 9 Parcheggi 1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. 3. L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo e' affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, e' sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio e' evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo. 4. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso e' garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento. 5. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, e' prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto e' dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 6. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.