Art. 9 
 
                              Parcheggi 
 
    1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza
non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta  o
frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di
persone disabili. 
    2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali
e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al  fine
di   agevolare   il    trasferimento    dei    passeggeri    disabili
dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. 
    3. L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo
e' affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una  larghezza
tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non
inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione,  complanare  all'area
di  parcheggio,  e'  sempre  raccordato  ai  percorsi  pedonali.   La
localizzazione del parcheggio  e'  evidenziata  con  segnalazioni  su
pavimentazione e su palo. 
    4. Se il parcheggio si trova  ad  un  piano  diverso  rispetto  a
quello del marciapiede, il collegamento con lo  stesso  e'  garantito
attraverso  un  sistema  di  ascensori   o   di   rampe   aventi   le
caratteristiche previste dal presente regolamento. 
    5. Per i posti riservati  disposti  parallelamente  al  senso  di
marcia, e' prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio  di
una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro.  Il  requisito
si intende soddisfatto se il posto auto e' dotato  di  lunghezza  non
inferiore a 6 metri ed in tal  caso,  la  larghezza  del  posto  auto
riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 
    6. I  posti  riservati  possono  essere  delimitati  da  appositi
dissuasori.